La responsabilità degli amministratori e dei sindaci è ben nota e si articola in tre direzioni: nei confronti della società, dei creditori sociali e dei singoli soci o terzi.
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I sindaci sono responsabili… di che cosa?

Il collegio sindacale è tenuto a vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. I sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi. Amministratori e sindaci possono essere ritenuti personalmente responsabili se non hanno colto gli eventuali segnali di crisi, come gli squilibri finanziari, l’insostenibilità dei debiti nei 12 mesi futuri o la presenza di concreti segnali d’allarme.

 

Cosa succede in caso di crisi?

In caso di crisi, l’imprenditore deve agire senza indugio per farvi fronte e gli amministratori devono assumersi la responsabilità di trovare gli strumenti forniti dall’ordinamento per risolverla. Dalla iscrizione della decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa.

Inoltre, l’art. 25 novies CCII prevede che gli enti pubblici quali l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione debbano segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo (presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale) il verificarsi di esposizioni debitorie in loro confronti.

La mancata assunzione di iniziative idonee a far fronte alla crisi dopo la ricezione di tale segnalazione può far scattare l’azione di responsabilità di amministratori e sindaci.

 

Che cosa bisogna fare per adottare un adeguato assetto?
Scoprilo nel prossimo articolo.